Riferimenti normativi
Riferimenti normativi nazionali
- COSTITUZIONE ITALIANA (art 2 e art 3)
- CODICE PENALE (art 572, art 609 bis e seguenti, art 612 bis)
- LEGGE N. 154 DEL 4 APRILE 2001 – MISURE CONTRO LA VIOLENZA NELLE RELAZIONI FAMILIARI
- DECRETO LEGGE N. 11 DEL 23 FEBBRAIO 2009, CONVERTITO IN LEGGE N. 38 DEL 23 APRILE 2009 – INTRODUZIONE DEL REATO DI STALKING
- LEGGE N. 119 DEL 15 OTTOBRE 2013 – LEGGE SUL FEMMINICIDIO
- DPCM 24 NOVEMBRE 2017 LINEE GUIDA NAZIONALI PER LE AZIENDE SANITARIE E LE AZIENDE OSPEDALIERE IN TEMA DI SOCCORSO E ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA
- LEGGE «CODICE ROSSO» N.69 DEL 19 LUGLIO 2019
- Legge «Cartabia» N. 134 DEL 27 SETTEMBRE 2021. E’ STATA POI ATTUATA ATTRAVERSO VARI DECRETI LEGISLATIVI TRA CUI IL DECRETO N. 150 DEL 10 OTTOBRE 2022 (norme di attuazione della riforma penale)
- REATI perseguibili d’ufficio (vedi schema sulla Piattaforma www.conteinrete.it e nella Direttiva n… della Procura di Velletri
- GRATUITO PATROCINIO D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia con integrazioni successive Legge n. 119 del 15 ottobre 2013
- DIRITTI DI INFORMAZIONE DELLA PERSONA OFFESA (art 90bis cpp)
- NORME A TUTELA DELLE DONNE LAVORATRICI VITTIME DI VIOLENZA (CONGEDO INPS)
- INPS – Dettaglio Prestazione: Congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere
- Protocollo ZEUS; Protocollo Zeus | Polizia di Stato
- Direttiva n. della Procura della Repubblica di Velletri
Riferimenti normativi (il gratuito patrocinio)
Il gratuito patrocinio per le vittime di violenza è una misura specifica prevista dall’ordinamento italiano per garantire l’accesso alla giustizia alle persone che hanno subito reati particolarmente gravi, indipendentemente dal loro reddito.
Normativa di riferimento è principalmente il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), con integrazioni successive. In particolare, l’articolo 76, comma 4-ter, del T.U. spese di giustizia, introdotto dalla Legge n. 119 del 15 ottobre 2013 (nota come Legge sul femminicidio), ha esteso il diritto al gratuito patrocinio alle vittime di alcuni reati di violenza.
Le vittime di alcuni specifici reati hanno diritto al gratuito patrocinio a spese dello Stato a prescindere dal reddito. Tra questi reati, i principali sono:
- Maltrattamenti in famiglia o verso conviventi (art. 572 c.p.)
- Violenza sessuale (artt. 609-bis e 609-octies c.p.
- Atti persecutori (stalking) (art. 612-bis c.p.)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)
- Corruzione di minorenni (art. 609-quinquies c.p.)
- Violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.)
- Omicidio tentato o consumato (art 56, artt. 575, 577, 582 c.p.) in particolari contesti di violenza domestica o di genere.
Presentazione dell’istanza:
- La vittima deve presentare l’istanza di gratuito patrocinio presso il giudice competente. Nella richiesta, oltre ai dati personali, si deve indicare il reato subito e fornire eventuali documenti che attestino la denuncia o l’avvio di un procedimento penale.
- Non è necessario dichiarare il reddito, in quanto il beneficio è garantito a prescindere dal livello di reddito del richiedente.
Scelta dell’avvocato: come per il gratuito patrocinio ordinario, la vittima può scegliere un avvocato tra quelli iscritti nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.
Vantaggi e tutela
- Esenzione dalle spese: La vittima è esonerata da tutte le spese legali, comprese quelle per il difensore, gli atti di causa, i periti e qualsiasi altro costo relativo al procedimento giudiziario.
- Accesso facilitato alla giustizia: Questa normativa è stata pensata per proteggere le vittime di violenza, facilitando il loro accesso alla giustizia senza l’onere di sostenere spese legali che potrebbero scoraggiarle dal denunciare il reato.
Reati perseguibili d'ufficio
In tema di violenza di genere, i reati perseguibili d’ufficio sono quelli per cui l’azione penale viene avviata direttamente dalle autorità, senza che sia necessaria una querela da parte della vittima. Questo avviene quando il reato è considerato particolarmente grave e tale da richiedere un intervento immediato e autonomo dello Stato per proteggere le vittime e prevenire ulteriori violenze.
Principali reati di violenza di genere perseguibili d’ufficio:
Obbligo di segnalazione
In Italia, la segnalazione di un caso di violenza di genere può essere obbligatoria per determinate categorie di persone, a seconda delle circostanze e del loro ruolo. Ecco chi è obbligato a segnalare:
1. Pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio: Medici, infermieri, assistenti sociali, insegnanti e altre figure che rivestono un ruolo di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio hanno l’obbligo di denunciare all’autorità giudiziaria qualsiasi reato di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni, compresi i casi di violenza di genere.
2. Professionisti della salute (medici, infermieri, psicologi, ecc.): In caso di minori, i professionisti della salute sono obbligati a segnalare alle autorità competenti (ad esempio, il Tribunale per i Minorenni) qualsiasi forma di abuso, compresa la violenza di genere.
L’omissione di denuncia da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio può costituire un reato (art. 361 del Codice Penale per i pubblici ufficiali, art. 362 per gli incaricati di pubblico servizio). Tuttavia, nei casi in cui non vi sia un obbligo legale di denuncia, è comunque fondamentale per qualsiasi cittadino cercare di tutelare la vittima di violenza di genere, anche attraverso segnalazioni anonime o cercando aiuto da parte delle autorità competenti.