Riferimenti normativi

Riferimenti normativi (il gratuito patrocinio)

Il gratuito patrocinio per le vittime di violenza è una misura specifica prevista dall’ordinamento italiano per garantire l’accesso alla giustizia alle persone che hanno subito reati particolarmente gravi, indipendentemente dal loro reddito.

Normativa di riferimento  è principalmente il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), con integrazioni successive. In particolare, l’articolo 76, comma 4-ter, del T.U. spese di giustizia, introdotto dalla Legge n. 119 del 15 ottobre 2013 (nota come Legge sul femminicidio), ha esteso il diritto al gratuito patrocinio alle vittime di alcuni reati di violenza.

Le vittime di alcuni specifici reati hanno diritto al gratuito patrocinio a spese dello Stato a prescindere dal reddito. Tra questi reati, i principali sono:

Presentazione dell’istanza:

  • La vittima deve presentare l’istanza di gratuito patrocinio presso il giudice competente. Nella richiesta, oltre ai dati personali, si deve indicare il reato subito e fornire eventuali documenti che attestino la denuncia o l’avvio di un procedimento penale.
  • Non è necessario dichiarare il reddito, in quanto il beneficio è garantito a prescindere dal livello di reddito del richiedente.

Scelta dell’avvocato: come per il gratuito patrocinio ordinario, la vittima può scegliere un avvocato tra quelli iscritti nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

Vantaggi e tutela

  • Esenzione dalle spese: La vittima è esonerata da tutte le spese legali, comprese quelle per il difensore, gli atti di causa, i periti e qualsiasi altro costo relativo al procedimento giudiziario.
  • Accesso facilitato alla giustizia: Questa normativa è stata pensata per proteggere le vittime di violenza, facilitando il loro accesso alla giustizia senza l’onere di sostenere spese legali che potrebbero scoraggiarle dal denunciare il reato.

Reati perseguibili d'ufficio

In tema di violenza di genere, i reati perseguibili d’ufficio sono quelli per cui l’azione penale viene avviata direttamente dalle autorità, senza che sia necessaria una querela da parte della vittima. Questo avviene quando il reato è considerato particolarmente grave e tale da richiedere un intervento immediato e autonomo dello Stato per proteggere le vittime e prevenire ulteriori violenze.

Principali reati di violenza di genere perseguibili d’ufficio:

Obbligo di segnalazione

In Italia, la segnalazione di un caso di violenza di genere può essere obbligatoria per determinate categorie di persone, a seconda delle circostanze e del loro ruolo. Ecco chi è obbligato a segnalare:

1. Pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio: Medici, infermieri, assistenti sociali, insegnanti e altre figure che rivestono un ruolo di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio hanno l’obbligo di denunciare all’autorità giudiziaria qualsiasi reato di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni, compresi i casi di violenza di genere.
2. Professionisti della salute (medici, infermieri, psicologi, ecc.): In caso di minori, i professionisti della salute sono obbligati a segnalare alle autorità competenti (ad esempio, il Tribunale per i Minorenni) qualsiasi forma di abuso, compresa la violenza di genere.

L’omissione di denuncia da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio può costituire un reato (art. 361 del Codice Penale per i pubblici ufficiali, art. 362 per gli incaricati di pubblico servizio). Tuttavia, nei casi in cui non vi sia un obbligo legale di denuncia, è comunque fondamentale per qualsiasi cittadino cercare di tutelare la vittima di violenza di genere, anche attraverso segnalazioni anonime o cercando aiuto da parte delle autorità competenti.